Statute

Art. 1 - Istituzione

Presso l'Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Ingegneria, è istituito il "Centro di documentazione e ricerca sulle Tecnologie Appropriate per la gestione dell'ambiente nei Paesi in via di sviluppo"; all’attività del Centro, da sviluppare secondo criteri di interdisciplinarità, potranno concorrere docenti facenti capo a diversi dipartimenti, anche di altre Università. Il Centro ha sede presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura e Ambiente (DICATA) dell’Università degli Studi di Brescia.

Art. 2 - Finalità

Finalità del Centro:

* sviluppare contatti con Associazioni di volontariato, Università e altri Istituti scolastici, Enti di ricerca, realtà produttive sia italiane, "soprattutto legate alla realtà locale", sia dei Paesi in via di sviluppo, in modo da individuare una rete di soggetti interessati a scambi di informazioni ed esperienze e aperti ad una collaborazione su specifici progetti;

* realizzare un centro di documentazione mediante l'organizzazione di una biblioteca, fototeca, videoteca, di una rete di informazione telematica e un sito internet e la raccolta di materiale informativo/dimostrativo inerente i principali progetti in corso e in programma nei Paesi in via di sviluppo;

* incentivare lo sviluppo di ricerche finalizzate ad individuare tecnologie appropriate per la gestione dell'ambiente nei Paesi in via di sviluppo;

* svolgere attività di consulenza tecnica nei settori di competenza propri del Centro a soggetti pubblici e privati operanti nella cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;

* incentivare scambi culturali di studenti e personale docente mediante stage presso istituti universitari e realtà locali nei Paesi in via di sviluppo e viceversa;

* organizzare seminari specifici nell'ambito dei corsi di laurea e dei programmi didattici di istituti scolastici superiori al fine di accrescere l’attenzione per le problematiche connesse alla gestione dell'ambiente nei Paesi in via sviluppo;

* promuovere, in collaborazione con istituti di ricerca italiani e stranieri, realtà produttive locali, Enti Pubblici e Privati, l'organizzazione di attività di aggiornamento, convegni di studio, nazionali e internazionali, per la divulgazione delle attività di ricerca sviluppate.

Art. 3 - Attività

Nell'ambito delle attività del Centro potranno essere organizzati seminari, corsi di aggiornamento e convegni di studio, a livello nazionale e internazionale, relativi alle tematiche di cui all'art. 2, nel rispetto delle disposizioni in vigore per l'amministrazione universitaria. Queste attività potranno essere svolte in collaborazione con altre Università, Enti Pubblici, Privati e Associazioni scientifiche con interessi convergenti.Nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni impartite dal Ministero della Pubblica Istruzione con circolare n. 308 – prot. N. 3109 del 14.10.1981 – possono essere istituite da finanziatori esterni borse di studio da usufruire presso il Centro. Rientra nei compiti del Centro l'attività redazionale di aggiornamento nell'ambito delle discipline e delle tematiche di cui all'art. 2: su questi temi il Centro potrà curare la pubblicazione di articoli, testi, manuali, indici bibliografici, ecc..

Art. 4 - Funzionamento

Il Funzionamento del Centro è assicurato dall'utilizzo di attrezzature affidate al Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura e Ambiente (DICATA), nonché da altri Dipartimenti e Cattedre interessati al programma di ricerca.Per quanto riguarda il personale, l'assegnazione temporanea al Centro delle competenze tecniche e scientifiche necessarie allo svolgimento dei programmi di ricerca è disposta con il consenso degli interessati, d'intesa con il Direttore del Centro, dal Direttore del Dipartimento in questione, sentito il rispettivo Consiglio, nei limiti delle disponibilità esistenti, in modo da non compromettere l'attività istituzionale del Dipartimento.L'autonomia finanziaria del Centro è garantita dal contributo di costituzione di € 10.329,14 (diecimila trecentoventinove euro e quattordici centesimi) erogato dall’EULO e dal contributo annuale di funzionamento di €. 5.164,57 (cinquemila cento sessantaquattro euro e cinquantasette centesimi) messo a disposizione per un trienn io dall’EULO. Ulteriori contributi corrisposti dallo Stato, da Enti Pubblici o Privati verranno utilizzati dal Centro per potenziare la propria attività; il contributo di funzionamento è assoggettato alla ritenuta del 5% a favore del bilancio universitario. La gestione amministrativa è svolta dal Dipartimento che ospita il Centro.

Art. 5 - Finanziamento

L'autonomia finanziaria del Centro è garantita dal contributo di costituzione di € 10.329,14 (diecimila trecentoventinove euro e quattordici centesimi) erogato dall’EULO e dal contributo annuale di funzionamento di €. 5.164,57 (cinquemila cento sessantaquattro euro e cinquantasette centesimi) messo a disposizione per un triennio dall’EULO. Ulteriori contributi corrisposti dallo Stato, da Enti Pubblici o Privati verranno utilizzati dal Centro per potenziare la propria attività; il contributo di funzionamento è assoggettato alla ritenuta del 5% a favore del bilancio universitario. La gestione amministrativa è svolta dal Dipartimento che ospita il Centro.

Art. 6 - Collaborazioni

Il Centro potrà avvalersi della collaborazione di ASM Brescia SpA e di altri Enti, al fine di fornire supporto di tipo tecnico-organizzativo per le diverse iniziative/attività del Centro stesso. Un rappresentante di ASM Brescia SpA e di ogni altro Ente collaborante potrà essere invitato dal Direttore scientifico a partecipare alle riunioni del Comitato scientifico (di cui al successivo art. 7).

Art. 7 - Organi

Organi del Centro sono:

* il Comitato scientifico;

* il Direttore scientifico.

Il Comitato scientifico è composto dai rappresentanti dei seguenti settori scientifico disciplinari, segnalati dai rispettivi decani:

* 3 rappresentanti del settore disciplinare di Ingegneria Sanitaria-Ambientale;

* 1 rappresentante del settore disciplinare di Ingegneria Idraulica;

* 3 rappresentanti del settore disciplinare di Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Trasporti

* 1 rappresentante del settore disciplinare di Geotecnica;

* 1 rappresentante del settore disciplinare di Topografia e Fotogrammetria;

* 1 rappresentante del settore disciplinare di Fisica Tecnica Industriale;

* 1 rappresentante del settore disciplinare di Tecnica delle costruzioni;

* 1 rappresentante del settore disciplinare di Impianti Industriali Meccanici;

* 1 rappresentante del settore disciplinare di Progettazione Meccanica e Costruzione di Macchine;

* il Direttore del Dipartimento che ospita il Centro;

* 1 rappresentante dell’Ente finanziatore.

* 2 esperti designati dall’Ente finanziatore.

Il Comitato scientifico potrà avvalersi, anche in via sistematica, di personalità scientifiche ed esperti nel settore specifico, con la possibilità di voto consultivo. Ogni eventuale modifica o integrazione nella composizione del Comitato scientifico comporta una modifica statutaria che dovrà essere attuata attraverso la prescritta procedura. Il Direttore scientifico del Centro è eletto dal Comitato scientifico, preferibilmente tra i professori di Ia fascia, da nominarsi con Decreto Rettorale. In caso di rinuncia scritta o motivata, o impedimento di questi ultimi, la carica di Direttore scientifico può essere attribuita ad un Docente di IIa fascia per la durata di un anno. Il Direttore scientifico dura in carica un triennio e può essere confermato; almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, il Presidente è tenuto a convocare il Comitato stesso per procedere alla elezione del Direttore scientifico. Questi ha le competenze e gli obblighi amministrativi e contabili previsti a lle vigenti disposizioni legislative e regolamenti dell’Università. Il Comitato scientifico nomina, tra i Professori universitari che ne fanno parte, il Presidente del Centro.

Art. 8 – Norme generali

Il Presidente o il Direttore convocano il Comitato Scientifico almeno tre volte l'anno e quando non meno di 2/3 dei membri ne facciano richiesta motivata. Per quanto riguarda la validità delle adunanze e la elezione del Presidente e del Direttore Scientifico, valgono le norme in vigore per i Consigli di Dipartimento. Delle riunioni del Comitato Scientifico è redatto un verbale che resta a disposizione di tutti i membri ed è inviato per conoscenza al Preside di Facoltà di Ingegneria e al Rettore entro 30 giorni dalla riunione. Al Comitato Scientifico si applicano, per quanto di pertinenza, le disposizioni relative ai compiti e alle attribuzioni dei Consigli di Dipartimento. All'inizio di ogni anno, il Direttore scientifico presenterà al Comitato scientifico per l'approvazione, un programma dettagliato di ricerche, unitamente ad un piano preventivo analitico di utilizzazione dei fondi. Presenterà inoltre a fine anno una relazione sull'attività svolta ed un rendiconto economico al Co mitato scientifico, il quale, una volta approvati, li trasmetterà al Preside della Facoltà di Ingegneria, al Rettore e agli Enti finanziatori. Nessun compenso potrà essere corrisposto per l'attività del Direttore scientifico e comunque per l'attività svolta a qualsiasi titolo nell'ambito del Centro, dal personale universitario docente e non docente, salvo le competenze previste dall'art. 66 del DPR 382/80.

Art. 9 - Obblighi

E' fatto divieto al Comitato scientifico e al Direttore scientifico di assumere personale a qualsiasi titolo. Nell'ambito del Centro possono essere eseguite prestazioni a pagamento nonché ricerche o consulenze retribuite commissionate da terzi ai sensi dell'art. 66 del DPR 382/80. Limitatamente alle prestazioni per le quali non esistano disponibilità e competenze specifiche nell'ambito del Centro e dell'Università, è consentito il conferimento a terzi dell'incarico di prestazione professionale di carattere occasionale e non continuativo. Per l'individuazione della natura delle prestazioni, l'identificazione dei soggetti destinatari, le modalità del conferimento degli incarichi, i requisiti, le limitazioni e il pagamento delle prestazioni, si applicano le norme previste dal Regolamento per il conferimento a terzi, estranei all'Università, dell'incarico di prestazioni professionali. Le proposte di contratti ex. art. 66 del DPR 382/80 e di conferimento a terzi dell'incarico di presta zione professionale dovranno essere accompagnate dalla delibera del Consiglio di Dipartimento ospitante il Centro. Qualora il centro si avvalga dell'opera di borsisti o ricercatori esterni all'Università, il loro nome dovrà essere indicato esplicitamente nei singoli programmi di ricerca. Essi potranno essere inviati dal Centro presso altri Istituti di ricerca, a congressi, corsi, convegni. Le spese di missione saranno a carico del Centro. Il Centro può ospitare, con il rimborso delle spese, esperti italiani o stranieri, secondo le norme in vigore. E' fatto obbligo al Direttore di fare contrarre idonee polizze di assicurazione per collaboratori esterni all'Università che collaborino continuativamente con il Centro.

Art. 10 – Soppressione del Centro

Poiché la costituzione e il funzionamento del Centro non dovranno gravare sul bilancio dell'Università, qualora venisse meno, per qualsiasi ragione, il finanziamento a disposizione del Centro o si rivelasse l'impossibilità del suo funzionamento, il Centro verrà soppresso e tutto il suo patrimonio sarà destinato ad attività di ricerca affini su deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università, sentiti il consiglio di Dipartimento e l'Ente finanziatore. Dell'eventuale soppressione verrà data comunicazione al finanziatore almeno sei mesi prima della scadenza triennale.

Art. 11 - Norme transitorie

Nella fase di costituzione e di avvio del Centro, in attesa dell’adozione del Regolamento generale di Ateneo, le competenze del Consiglio Direttivo di cui all’art. 35 dello Statuto dell’Università sono attribuite al Comitato Scientifico. Al momento dell’approvazione del Regolamento generale di Ateneo, il Comitato Scientifico diverrà Consiglio Direttivo e sarà integrato con le componenti previste dall’art. 35 comma 2 dello Statuto dell’Università.

Art. 12 - Altre disposizioni

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Centri di Studio e di ricerca in vigore presso l'Università degli Studi di Brescia.